Art. 37
Vigilanza sulle societa' di gestione Le societa' di gestione sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia che a tal fine si avvale dei poteri previsti dall'articolo 35, comma 2. (R). Il Tesoro sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, verifica che le modificazioni statutarie delle societa' di gestione non contrastino con i requisiti previsti dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 58/1998. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica. (R). La Banca d'Italia vigila affinche' la regolamentazione del mercato sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalita' indicate nell'articolo 35, comma 1, e che sia conforme a quanto stabilito dal regolamento emanato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998. (R). Il Tesoro, su proposta della Banca d'Italia sentita la CONSOB, puo' richiedere alla societa' di gestione modifiche della regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nell'attivita' di vigilanza di cui al comma 3. (R).
Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva