Art. 65 — (L) Legato di specie
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Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 691 — Sostituzione ordinaria nei legati
Le norme stabilite in questa sezione si applicano anche ai legati.…
Art. 513 — Separazione contro i legatari di specie
… defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie.…
Art. 2 — (L) Principio di legalita' dell'azione amministrativa
1. 2.…
Art. 65 — (L) Legato di specie
Il legatario puo' ottenere, senza intervento dell'erede, il rimborso di titoli nominativi, di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) che gli siano stati espressamente attribuiti dal testatore, purche' presenti i titoli stessi e i doc…
Art. 4 — (L) Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari
1. 2. 3. 4. 5.…
Art. 65 — (L) Legato di specie
Il legatario puo' ottenere, senza intervento dell'erede, il rimborso di titoli nominativi, di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) che gli siano stati espressamente attribuiti dal testatore, purche' presenti i titoli stessi e i doc…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;397~art65 · fonte su Normattiva