Art. 4 — (L) Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari
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Testo vigente dal 16 agosto 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Testo vigente dal 16 agosto 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 4 — (L) Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari
I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione. (L) I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento…
Art. 4 — (L) Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari
I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione. (L) I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire…
Art. 828 — Condizione giuridica dei beni patrimoniali
I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non e' diversamente disposto, alle regole del presente codice. I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile…
Art. 1471 — Divieti speciali di comprare
… all'asta pubblica, ne' direttamente ne' per interposta persona: 1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle provincie o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura; 2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono …
Art. 52 — (L) L'espropriazione di beni culturali
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Art. 46 — Beni non compresi nel fallimento
Non sono compresi nel fallimento: 1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale; 2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che il fallito guadagna con la sua attivita', entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;326~art4 · fonte su Normattiva