Art. 28
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[1]Rimborso dei titoli e pagamenti di premi (Legge 25 marzo 1950, n. 165, art. 1)
[2]Il rimborso del capitale del titoli ed il pagamento del premi si eseguono:
- a)per i titoli al portatore, su semplice richiesta degli esibitori di essi;
- b)per i titoli nominativi, su domanda a firma autenticata del titolare o del suo avente causa e su deposito dei titoli stessi.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 3 maggio 1984 · versione 0 su Normattiva