Art. 28
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[2]Il rimborso del capitale dei titoli ed il pagamento dei premi si eseguono:
- a)per i titoli al portatore, su semplice richiesta degli esibitori di essi;
- b)per i titoli nominativi, su domanda a firma autenticata del titolare o del suo avente causa e su deposito dei titoli stessi. Si prescinde dall'autenticazione della firma sulla domanda, quando il titolare o i suoi aventi causa dichiarino di voler intervenire personalmente alla riscossione del capitale o dell'importo del premio)).
Testo vigente dal 3 maggio 1984 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva