Art. 35
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[1]Operazioni a mezzo di istituti di credito (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 10)
[2]Le operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento o di rimborso, relativa a titoli intestati a persone fisiche capaci e liberi da ipoteche o altri vincoli, se richieste dall'istituto di emissione o da una delle azienda di credito di cui al seguente articolo, possono aver luogo in base a semplice dichiarazione datata e sottoscritta dal titolare. Non occorre che la firma del titolare nella dichiarazione e quelle dei rappresentanti dell'istituto o dell'azienda nella domanda siano autenticate.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 3 maggio 1984 · versione 0 su Normattiva