Art. 35

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[1]((Operazioni a mezzo di istituti di credito (T.U. 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 35; legge 6 agosto 1966, n. 651, art. 6).

[2]Le operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento o di rimborso, relative a titoli intestati a persone fisiche capaci e liberi da ipoteche o altri vincoli, se richieste dall'istituto di emissione o da una delle aziende di credito di cui al seguente articolo, possono aver luogo in base a semplice dichiarazione datata e sottoscritta dal titolare. Le agevolazioni di cui al precedente comma si applicano anche alle dette operazioni relative a titoli intestati a persone fisiche capaci e vincolati di usufrutto a favore di persone fisiche capaci, nonche' a quelle relative a titoli intestati a minori, quando dal titolo stesso o da apposita documentazione, risulti la raggiunta maggiore eta' di essi. Non occorre che la firma del titolare nella dichiarazione e quelle dei rappresentanti dell'istituto o della azienda nella domanda siano autenticate)).

Testo vigente dal 3 maggio 1984 al 1 marzo 2004 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art35 · fonte su Normattiva