Art. 61

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[1]Competenza esclusiva del Consiglio di Stato (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 54 - Testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29)

[2]Per le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti di prestilo pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico rimane ferma la competenza esclusiva del Consigli di Stato.

Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 3 maggio 1984 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art61 · fonte su Normattiva