Art. 61
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[2]Per le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti di prestilo pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico rimane ferma la competenza esclusiva del Consigli di Stato.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 3 maggio 1984 · versione 0 su Normattiva