Art. 61

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[1]((Giurisdizione esclusiva del tribunale amministrativo regionale (T.U. 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 61; legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 7 e 28).

[2]Per le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico, la giurisdizione esclusiva e' esercitata dal tribunale amministrativo regionale in primo grado, e dal Consiglio di Stato in grado di appello)).

Testo vigente dal 3 maggio 1984 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art61 · fonte su Normattiva