Art. 61
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[2]Per le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico, la giurisdizione esclusiva e' esercitata dal tribunale amministrativo regionale in primo grado, e dal Consiglio di Stato in grado di appello)).
Testo vigente dal 3 maggio 1984 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva