Art. 77
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1963 al 5 settembre 1985. Leggi il testo vigente →
[1]Conservazione dei documenti (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 53)
[2]I documenti prodotti restano in deposito presso l'Amministrazione, a giustificazione delle operazioni eseguite, per un periodo di dieci anni; se riguardanti annotazioni di ipoteca o di altro vincolo, per un periodo di venti anni. L'Amministrazione stessa ha facolta' di microfilmare i documenti dei quali ritenga opportuna la conservazione.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 5 settembre 1985 · versione 0 su Normattiva