Art. 77

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[1]Conservazione dei documenti (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 53)

[2]I documenti prodotti restano in deposito presso l'Amministrazione, a giustificazione delle operazioni eseguite, per un periodo di dieci anni; se riguardanti annotazioni di ipoteca o di altro vincolo, per un periodo di venti anni. L'Amministrazione stessa ha facolta' di microfilmare i documenti dei quali ritenga opportuna la conservazione.

Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 5 settembre 1985 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art77 · fonte su Normattiva