Art. 77
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[1]Conservazione dei documenti (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 53)
[2]I documenti prodotti restano in deposito presso l'Amministrazione, a giustificazione delle operazioni eseguite, per un periodo di dieci anni; se riguardanti annotazioni di ipoteca o di altro vincolo, per un periodo di venti anni. L'Amministrazione stessa ha facolta' di microfilmare i documenti dei quali ritenga opportuna la conservazione. ((L'Amministrazione del debito pubblico ha facolta' di eliminare i titoli che non abbiano formato oggetto di opposizione. La parificazione da parte della Corte dei conti delle contabilita' ordinarie e straordinarie relative ai titoli di debito pubblico verra' eseguita sugli elaborati contabili presentati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato)).
Testo vigente dal 5 settembre 1985 al 22 dicembre 2008 · versione 4 su Normattiva