Art. 86
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[1]Imposta di bollo (Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, tabella allegato B, articoli 18 e 20 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)
[2]Sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo i titoli di debito pubblico, le domande per operazioni comunque relative a detti titoli i documenti esibiti a corredo delle cennate domande, nonche' le quietanze per il rimborso dei titoli stessi.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 3 maggio 1984 · versione 0 su Normattiva