Art. 86
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[2]Sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo i titoli di debito pubblico e relative quietanze, le domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e i documenti esibiti a corredo delle domande stesse)).
Testo vigente dal 3 maggio 1984 al 1 marzo 2004 · versione 3 su Normattiva