Art. 90

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[1]Composizione (Testo unico 17 luglio: 1910, n. 536, art. 74 - Legge 16 agosto 196, n. 1359)

[2]L'Amministrazione del debito pubblico e' posta sotto la vigilanza di una Commissione, costituita: da tre senatori e da tre deputati, nominati dalle rispettive Camere in ciascuna legislatura, i quali continuano a far parte della Commissione anche nell'intervallo tra le legislature, fino a nuova elezione; da tre consiglieri di Stato, nominati dal presidente del Consiglio di Stato; dal segretario generale della Corte dei conti; da un consigliere della Corte dei conti, nominato dal presidente della medesima; da uno dei presidenti delle Camere di commercio, nominato dal Ministro per l'industria e commercio. Il presidente della Commissione e' nominato, fra i componenti di essa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 1 gennaio 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art90 · fonte su Normattiva