Art. 90
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[1]Composizione (Testo unico 17 luglio: 1910, n. 536, art. 74 - Legge 16 agosto 196, n. 1359)
[2]L'Amministrazione del debito pubblico e' posta sotto la vigilanza di una Commissione, costituita: da tre senatori e da tre deputati, nominati dalle rispettive Camere in ciascuna legislatura, i quali continuano a far parte della Commissione anche nell'intervallo tra le legislature, fino a nuova elezione; da tre consiglieri di Stato, nominati dal presidente del Consiglio di Stato; dal segretario generale della Corte dei conti; da un consigliere della Corte dei conti, nominato dal presidente della medesima; da uno dei presidenti delle Camere di commercio, nominato dal Ministro per l'industria e commercio. Il presidente della Commissione e' nominato, fra i componenti di essa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
La 24 dicembre 1993, n.537 ha disposto (con l'art. 1 comma 23) che "E' soppressa la Commissione di vigilanza sul debito pubblico, di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343."
Testo vigente dal 1 gennaio 1994 al 1 marzo 2004 · versione 6 su Normattiva