Art. 15
[1]Coordinamento con le imposte di bollo e di registro
[2](articolo 16 della legge n. 1216 del 1961)
[3]1. Nelle imposte da corrispondere in base al presente titolo sono compenetrate le imposte di bollo dovute sui contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia, sulle ricevute parziali di pagamento, sulle quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate, e su ogni altro atto inerente alla acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con i suoi agenti, intermediari e altri collaboratori anche autonomi, e con gli assicurati. 2. I contratti, le ricevute e le quietanze di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di registro e dalla formalita' della registrazione.
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