Art. 16
[1]Rivalsa
[2](articolo 17 della legge n. 1216 del 1961)
[3]1. Salvo patto contrario, gli assicuratori hanno diritto di rivalersi sui contraenti per le somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia. 2. Quando abbia luogo la rivalsa, nei contratti e nelle ricevute relative deve essere indicata, a cura dell'assicuratore o del suo agente o incaricato, in modo distinto la somma esatta delle imposte rimborsate dal contraente.
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