Art. 17
[1]Effetti del pagamento dell'imposta sulle attivita' dell'Autorita' giudiziaria e degli arbitri
[2](articolo 18 della legge n. 1216 del 1961)
[3]1. E' fatto divieto agli organi giurisdizionali e agli arbitri di pronunciare sentenze e di emettere ((decreti o provvedimenti sulla presentazione o in relazione a contratti di assicurazione)), di riassicurazione o di rendita vitalizia soggetti a imposta a norma del presente titolo, per i quali non sia stata regolarmente pagata l'imposta dovuta e l'eventuale sanzione. 2. In caso di giustificata necessita' e urgenza, il giudice puo' unicamente adottare provvedimenti per la conservazione delle cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori, trattenendo in cancelleria l'atto scritto per darne pronta comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate. 3. La prova del regolare pagamento dell'imposta puo' essere data con qualsiasi mezzo. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti penali e alla materiale descrizione di documenti negli inventari e in altri atti conservativi.
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