Art. 22
[1]Comunicazione delle infrazioni
[2](articolo 23 della legge n. 1216 del 1961)
[3]1. Le infrazioni alle disposizioni che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni private accertate dagli organi competenti ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, debbono essere comunicate, per i provvedimenti da adottarsi a norma delle disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, ai competenti uffici finanziari. 2. Gli uffici finanziari sono a loro volta tenuti a comunicare agli organi di cui al comma 1 le infrazioni alle disposizioni da essi accertate nell'esercizio delle loro funzioni, per i provvedimenti da adottare a norma del predetto codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.
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