Art. 23
[1]Assicuratori contro i rischi incendio nella regione Trentino-Alto Adige
[2](articolo 32 della legge n. 1216 del 1961)
[3]1. Nei confronti degli assicuratori contro i rischi di incendio operanti nella regione Trentino-Alto Adige e' ammesso, in detrazione dall'imposta dovuta per le assicurazioni contro i danni di incendio e per le assicurazioni globali comprendenti il rischio di incendio, l'importo del contributo annualmente corrisposto dagli stessi alla Cassa regionale antincendi della predetta regione ai sensi dell'articolo 32 della legge della regione Trentino-Alto Adige 20 agosto 1954, n. 24, nell'ammontare determinato per ciascuno di essi in conformita' alla citata disposizione.
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