Art. 35
[1]Imposta su biglietti a prezzo ridotto e gratuiti in eccedenza
[2](articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
[3]1. Sui biglietti a prezzo ridotto venduti a spettatori o partecipanti appartenenti a categorie diverse da quelle previste dall'articolo 30 e sui biglietti gratuiti concessi in eccedenza alle percentuali di cui all'articolo 32 l'imposta e' dovuta in relazione ai prezzi interi stabiliti per i corrispondenti biglietti a pagamento.
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