Art. 38

[1]Imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi

[2](articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011)

[3]1. A decorrere dal 29 aprile 2012 e' istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta e' applicata anche sui voli taxi effettuati tramite elicottero. L'imposta e' a carico del passeggero ed e' versata dal vettore. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, e' fissata in misura pari a:

  • a)euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri;
  • b)euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e non superiore a 1.500 chilometri;
  • c)euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174~art38 · fonte su Normattiva