Art. 72

[1]obbligati e determinazione dell'acconto (articolo 1 legge 23 marzo 1977, n. 97; articolo 11, comma 18, decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; articolo 58 decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; articolo 12-quinquies, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; articolo 2, comma 5, decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5; articolo 1, comma 51, legge 30 dicembre 2023, n. 213)

[2]1. I contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 devono versare, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta in corso, un importo pari al 100 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso. Se per il periodo precedente e' stata omessa la dichiarazione, l'acconto e' commisurato al 100 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto. 2. I coniugi che hanno presentato congiuntamente la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente possono effettuare separatamente il versamento dell'acconto. In tal caso ciascuno di essi deve versare il 100 per cento dell'ammontare della rispettiva imposta lorda indicata nella dichiarazione congiunta, diminuita delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, a lui spettante in base alla dichiarazione stessa ed e' esonerato dal versamento se il detto ammontare risulta non superiore a euro 51,65. 3. Nel caso di successione apertasi durante il periodo d'imposta in corso alla data stabilita per il versamento dell'acconto gli eredi non sono tenuti al versamento. 4. ((A decorrere dalla data del 27 ottobre 2019 per i soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', nonche' quelli relativi all'imposta regionale sulle attivita' produttive sono effettuati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento.)) 5. ((Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 124 e 125 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 4.)) 6. (( A decorrere dall'anno 2013 i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 304, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 306, comma 4, del medesimo testo unico, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, ai sensi del citato articolo 306, comma 9.)) Il versamento effettuato puessere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva. 7. ((Per gli intermediari finanziari, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:

  • a)al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 362, commi 2 e 4, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, limitatamente alla quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti;
  • b)al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 362, commi 2 e 4, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, limitatamente alla quota del 3 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti;
  • c)al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, non si tiene conto delle disposizioni di cui all'articolo 362, commi 8 e 9, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.))

Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art72 · fonte su Normattiva