Art. 46
[1]Negoziazione ad alta frequenza
[2](articolo 1, comma 495, della legge n. 228 del 2012)
[3]1. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette a un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui agli articoli 42 e 43. Si considera attivita' di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 50. Tale valore non puo' comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'((aliquota dello 0,04 per cento)) sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al secondo periodo. Tale soglia non puo' in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 dicembre 2025, n. 199
3con decorrenza dal 1 gennaio 2026
La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 31) che la presente modifica si applica ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Testo vigente dal 1 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva