Art. 47

[1]Debitore dell'imposta relativa alle negoziazioni ad alta frequenza

[2](articolo 1, comma 496, della legge n. 228 del 2012)

[3]1. L'imposta di cui all'articolo 46 e' dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo articolo. Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 45.

Testo vigente dal 28 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174~art47 · fonte su Normattiva