Art. 45
[1]Debitore dell'imposta
[2](articolo 1, comma 494, della legge n. 228 del 2012)
[3]1. L'imposta di cui all'articolo 42 e' dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui all'articolo 43 e' dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni. L'imposta di cui agli articoli 42 e 43 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprieta' di azioni e strumenti finanziari di cui all'articolo 42, nonche' per le operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 43, l'imposta e' versata dalle banche, dalle societa' fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attivita' di investimento, di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano piu' soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta e' versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta e' versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati ((nell'articolo 33 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33)), che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilita' del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui agli articoli 42 e 43. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprieta' di cui all'articolo 42 o della conclusione delle operazioni di cui all'articolo 43. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonche' gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta di cui agli articoli 42 e 43 non si applica:
- a)ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui agli articoli 42 e 43, nell'ambito dell'attivita' di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012;
- b)ai soggetti che effettuano, per conto di una societa' emittente, le transazioni e le operazioni di cui agli articoli 42 e 43 in vista di favorire la liquidita' delle azioni emesse dalla medesima societa' emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorita' dei mercati finanziari in applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- c)agli enti di previdenza obbligatoria, nonche' alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e ai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019;
- d)alle transazioni e alle operazioni tra societa' fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, numeri 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui all'articolo 50;
- e)
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva