Art. 49

[1]Indeducibilita'

[2](articolo 1, comma 499, della legge n. 228 del 2012)

[3]1. L'imposta di cui agli articoli 42, 43 e 46 non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

Testo vigente dal 28 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174~art49 · fonte su Normattiva