Art. 4

[1]Riassicurazioni

[2](articolo 3 della legge n. 1216 del 1961)

[3]1. Le riassicurazioni non sono soggette a imposta quando si riferiscono ad assicurazioni per le quali sia stata pagata l'imposta a norma del presente titolo o ad assicurazioni comprese nella tabella C di cui all'allegato 1 ((o comunque esenti)) da imposta in forza di leggi speciali. In caso diverso, le riassicurazioni sono soggette a imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1, avuto riguardo all'oggetto dell'assicurazione originaria, con le aliquote stabilite nella tariffa di cui all'allegato 1. 2. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui al comma 1 e' sufficiente che la riassicurazione risulti dai libri e registri delle societa', compagnie e imprese di assicurazione e di riassicurazione o da qualsiasi altro mezzo.

Testo vigente dal 20 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174~art4 · fonte su Normattiva