Art. 65
[1]Fornitura di servizi rilevanti
[2](articolo 1, comma 37, della legge n. 145 del 2018)
[3]1. L'imposta sui servizi digitali si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:
- a)veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicita' mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- b)messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
- c)trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.
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