Art. 65

[1]Fornitura di servizi rilevanti

[2](articolo 1, comma 37, della legge n. 145 del 2018)

[3]1. L'imposta sui servizi digitali si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

  • a)veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicita' mirata agli utenti della medesima interfaccia;
  • b)messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
  • c)trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

Testo vigente dal 28 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174~art65 · fonte su Normattiva