Art. 66
[1]Operazioni escluse
[2](articolo 1, comma 37-bis, della legge n. 145 del 2018)
[3]1. Non si considerano servizi digitali di cui all'articolo 65:
- a)la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;
- b)la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
- c)la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale e' quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
- d)la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire:
- 1)i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;
- 2)le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera c), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- 3)le attivita' di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;
- 4)le sedi di negoziazione all'ingrosso di cui all'articolo 61, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo, n. 58 del 1998;
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