Art. 72
[1]Localizzazione del dispositivo
[2](articolo 1, comma 40-bis, della legge n. 145 del 2018)
[3]1. Il dispositivo si considera localizzato nel territorio dello Stato con riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo Internet (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali.
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