Art. 73
[1]Territorialita'
[2](articolo 1, comma 40-ter, della legge n. 145 del 2018)
[3]1. Quando un servizio imponibile di cui all'articolo 65 e' fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare ai sensi dell'articolo 71, il totale dei ricavi tassabili e' il prodotto della totalita' dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato. Tale percentuale e' pari:
- a)per i servizi di cui all'articolo 65, comma 1, lettera a), alla proporzione dei messaggi pubblicitari collocati su un'interfaccia digitale in funzione di dati relativi a un utente che consulta tale interfaccia mentre e' localizzato nel territorio dello Stato;
- b)per i servizi di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), se:
- 1)il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, alla proporzione delle operazioni di consegna di beni o prestazioni di servizi per le quali uno degli utenti dell'interfaccia digitale e' localizzato nel territorio dello Stato;
- 2)il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), alla proporzione degli utenti che dispongono di un conto aperto nel territorio dello Stato che consente di accedere a tutti o parte dei servizi disponibili dell'interfaccia e che hanno utilizzato tale interfaccia durante l'anno solare in questione;
- c)per i servizi di cui all'articolo 65, comma 1, lettera c), alla proporzione degli utenti per i quali tutti o parte dei dati venduti sono stati generati o raccolti durante la consultazione, quando erano localizzati nel territorio dello Stato, di un'interfaccia digitale.
Testo vigente dal 28 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva