Art. 75
[1]Adempimenti dichiarativi e versamenti
[2](articolo 1, comma 42, della legge n. 145 del 2018)
[3]1. ((I soggetti passivi versano, entro il 30 novembre dell'anno solare di cui all'articolo 63, un acconto dell'imposta dovuta pari al 30 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente, determinata ai sensi dell'articolo 74. Il versamento a saldo dell'imposta dovuta e' effettuato entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di cui all'articolo 63)). I medesimi soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 30 giugno dello stesso anno. Per le societa' appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali e' nominata una singola societa' del gruppo.
Testo vigente dal 1 gennaio 2025, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva