Art. 63
[1]Ambito di applicazione
[2](articolo 1, comma 35-bis, della legge n. 145 del 2018)
[3]1. L'imposta sui servizi digitali si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi di cui all'articolo 65, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 64, nel corso dell'anno solare.
Testo vigente dal 28 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva