Art. 80
[1]Clausola di invarianza oneri
[2](articolo 1, comma 48, della legge n. 145 del 2018)
[3]1. Dall'attuazione del presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 28 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva