Art. 80

[1]Clausola di invarianza oneri

[2](articolo 1, comma 48, della legge n. 145 del 2018)

[3]1. Dall'attuazione del presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 28 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174~art80 · fonte su Normattiva