Art. 88
[1]Prenotazione a debito
[2](articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)
[3]1. Le tasse per gli atti occorrenti nei procedimenti che interessano l'amministrazione dello Stato, le amministrazioni parificate per legge nei rapporti tributari a quelli dello Stato, il Fondo edifici di culto e le persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio, sono prenotate a debito, salvo il recupero nei casi e nei modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.
Testo vigente dal 28 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva