Art. 88

[1]Prenotazione a debito

[2](articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)

[3]1. Le tasse per gli atti occorrenti nei procedimenti che interessano l'amministrazione dello Stato, le amministrazioni parificate per legge nei rapporti tributari a quelli dello Stato, il Fondo edifici di culto e le persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio, sono prenotate a debito, salvo il recupero nei casi e nei modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.

Testo vigente dal 28 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174~art88 · fonte su Normattiva