Art. 83

[1]Formalita' e volture da eseguirsi a debito (articolo 16 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)

[2]1. Sono eseguite con prenotazione a debito dell'imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:

  • a)le trascrizioni del sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale;
  • b)le iscrizioni e le trascrizioni di cui all'articolo 74 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175;
  • c)le trascrizioni degli atti indicati nell'articolo 76, comma 2;
  • d)le formalita' e le volture richieste nei procedimenti civili nell'interesse dello Stato e di persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio;
  • e)le formalita' e le volture relative a procedure di liquidazione giudiziale e ad altre procedure concorsuali. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), l'imposta prenotata e' riscossa in ragione della somma che risulta definitivamente dovuta. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), l'ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica apposito avviso di liquidazione alle parti interessate con l'invito a effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta, decorsi i quali procede alla riscossione a norma dell'articolo 82.

Testo vigente dal 12 agosto 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art83 · fonte su Normattiva