Art. 92
[1]Tributi speciali per attivita' svolte dalle Amministrazioni dello Stato
[2](articolo 1 del decreto-legge n. 533 del 1954)
[3]1. Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, sono soppressi, a eccezione di quelli previsti dalle tabelle di cui all'allegato 5 al presente testo unico.
Testo vigente dal 28 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva