Art. 92

[1]Tributi speciali per attivita' svolte dalle Amministrazioni dello Stato

[2](articolo 1 del decreto-legge n. 533 del 1954)

[3]1. Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, sono soppressi, a eccezione di quelli previsti dalle tabelle di cui all'allegato 5 al presente testo unico.

Testo vigente dal 28 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174~art92 · fonte su Normattiva