Art. 93
[1]Denominazione
[2](articolo 2 del decreto-legge n. 533 del 1954)
[3]1. Tutti i diritti, proventi e compensi, che in base all'articolo 92 sono mantenuti in vigore, assumono la denominazione di tributi speciali e sono versati entro trenta giorni dalla loro riscossione in appositi capitoli del bilancio dello Stato.
Testo vigente dal 28 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva