Art. 93

[1]Denominazione

[2](articolo 2 del decreto-legge n. 533 del 1954)

[3]1. Tutti i diritti, proventi e compensi, che in base all'articolo 92 sono mantenuti in vigore, assumono la denominazione di tributi speciali e sono versati entro trenta giorni dalla loro riscossione in appositi capitoli del bilancio dello Stato.

Testo vigente dal 28 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174~art93 · fonte su Normattiva