Art. 49Contributi e rimborsi dovuti dal Fondo al Tesoro

Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato versa al Tesoro dello Stato, a titolo di contributi, distinte somme da determinarsi annualmente con la legge di bilancio per:

  • a)stipendi al personale di ruolo;
  • b)spese di stampati e di cancelleria;
  • c)spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento, pulizia, provvista d'acqua e di energia elettrica ai locali sede della gestione del Fondo. Lo stesso Fondo deve rimborsare integralmente al Tesoro le somme erogate per spese di liti, per il funzionamento del Comitato di cui all'art. 22 e di eventuali Commissioni, per indennita' di viaggio e di soggiorno, o per missioni inerenti all'accertamento e alla riscossione di somme dovute al Fondo, per premio giornaliero di presenza, per compensi di lavoro straordinario e per compensi speciali relativi a particolari esigenze di servizio a favore del personale, per retribuzioni al personale avventizio e per altre spese di amministrazione. Nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro sono iscritti appositi capitoli, sui quali vengono eseguiti i pagamenti per le suddette spese. Nel bilancio dell'entrata dello Stato e' iscritto uno speciale capitolo con stanziamento corrispondenti al complesso di detti capitoli del bilancio della spesa, al quale il Fondo deve versare il complesso dei contributi e rimborsi suddetti.

Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art49 · fonte su Normattiva