Art. 111

[1]Domande ed eccezioni nuove

[2](articolo 57 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

[3]1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata. 2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175~art111 · fonte su Normattiva