Art. 35
[1]Scioglimento del Consiglio di presidenza
[2](articolo 28 del decreto legislativo n. 545 del 1992)
[3]1. Il Consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, e' sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo.
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