Art. 78

[1]Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione

[2](articolo 30 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

[3]1. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all'articolo 75, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 81 e 82 e nomina il relatore. 2. Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione e' riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore ad euro 51.645,69. Un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione e' comunque riservata alla trattazione di controversie nei confronti di societa' con personalita' giuridica, nonche' di controversie inerenti all'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175~art78 · fonte su Normattiva