Art. 91
[1]Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo
[2](articolo 42 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
[3]1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo. 2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 92.
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