Art. 1 (Approvazione)
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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Vista la legge 31 marzo 1932, n. 359;
[5]Udito il parere del Consiglio di Stato;
[6]Sentito il Consiglio dei Ministri;
[7]Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno;
[8]Abbiamo decretato e decretiamo:
[9]E' approvato l'unito testo unico della legge comunale e provinciale composto di 427 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno.
[10]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.
[11]Dato a Roma, addi' 3 marzo 1934 - Anno XII
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]Mussolini.
[14]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
[15]Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 marzo 1934 - Anno XII
[16]Atti del Governo, registro 345, foglio 87. - Mancini.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva